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Sez. 3, Sentenza n. 4809 del 03/09/1982 (Rv. 422800 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANALE - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO DA PARTE DEL SOCIO DI UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO SUL PRESUPPOSTO DELLA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE ALL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422800-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANALE - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO DA PARTE DEL SOCIO DI UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO SUL PRESUPPOSTO DELLA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE ALL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché nella struttura della società in nome collettivo, esclusa l'attribuzione della personalità giuridica, le persone dei soci non si pongono quale base associativa di una individualità soggettiva distinta, essendo essi stessi il tipo di fenomenologia giuridica denominata società di persone, l'attività della società stessa non è imputabile ad una individualità soggettiva distinta dal singolo socio, appartenendo invece ad ognuno di essi "in proprio". Conseguentemente, il locatore di un immobile adibito ad uso non abitativo, che sia socio di una società di persone avente quale scopo l'Esercizio di un'attività commerciale o artigianale, può far valere nei confronti del conduttore - ai sensi dell'art. 29 lettera b) della legge 27 luglio 1978 n. 392, che non presenta sostanziale diversità rispetto all'analoga norma di cui all'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - la necessità di destinare l'immobile all'Esercizio di quella attività. (Conf 694/82, mass n 418484; (Conf 464/82, mass n 418173; (Conf 6083/80, mass n 409856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)