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Sez. 6, Sentenza n. 4676 del 25/01/2010 Ud. (dep. 03/02/2010) Rv. 245933 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245933-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

Non commette il delitto di calunnia chi denunzia per tentata estorsione, anziché per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il proprietario della bisca che lo ha sollecitato, anche in maniera violenta, per ottenere la restituzione del prestito concessogli per proseguire nelle sue puntate in un gioco d'azzardo, atteso che, ove tra il mutuo e il gioco d'azzardo sussista un collegamento funzionale, la somma mutuata deve considerarsi irripetibile e dunque deve escludersi che il denunciante abbia formulato l'accusa nonostante la consapevolezza dell'esercizio da parte del denunciato di un diritto suscettibile di tutela dinanzi al giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)