Sez. 6, Sentenza n. 36526 del 15/06/2005 Ud. (dep. 07/10/2005) Rv. 232515 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Gioco d'azzardo - Mutuo concesso dal gestore di una casa da gioco clandestina ai frequentatori - Profitto ingiusto - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di estorsione, è configurabile l'ingiustizia del profitto con riferimento al prestito concesso dal gestore di una bisca clandestina ai giocatori per incoraggiarne la frequentazione, trattandosi di contratto di mutuo funzionalmente collegato a quello di gioco, il cui adempimento non è tutelato dall'ordinamento. (Nella specie, l'agente concedeva in via preventiva ai frequentatori dei prestiti, facendosi consegnare in garanzia assegni bancari e titoli cambiari, ed otteneva la restituzione del credito, minacciando i debitori, per lo più professionisti ed imprenditori, di mettere all'incasso i titoli).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)