Sez. L, Sentenza n. 14513 del 23/12/1999 (Rv. 532503 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE | Prestazioni previdenziali indebite - Accoglimento del ricorso presentato dall'interessato in via amministrativa avverso la richiesta di rimborso avanzata dall'Ente previdenziale - Estinzione dell'obbligazione restitutoria - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE
In materia di indebiti previdenziali, qualora, a seguito della richiesta di rimborso avanzata dall'INPS, l'interessato presenti ricorso in via amministrativa e questo venga accolto, l'obbligazione restitutoria si estingue; ciò comporta l'impossibilità per l'ente previdenziale sia di pretendere la restituzione delle somme sia di operare la compensazione di queste con altro credito sorto a favore dell'assicurato successivamente per diverso titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)