Sez. L, Sentenza n. 6756 del 01/07/1999 (Rv. 528164 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE | Prestazioni previdenziali indebite - Disciplina di cui all'art. 1, commi duecentosessanta e seguenti, della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità a tutte le erogazioni indebite di prestazioni previdenziali eseguite sino al 31 dicembre 1995 ivi compresi i pro - rata esteri - Previsione di un divieto di recupero integrale e di un divieto di recupero limitato ad un quarto dell'intera somma indebitamente erogata - Rispettive condizioni di applicabilità - Assenza di dolo del percipiente - Presupposto comune ad entrambe le due suddette ipotesi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore dell' art. 1, commi duecentosessanta e seguenti, della legge n. 662 del 1996 per tutte le erogazioni indebite non ascrivibili a dolo del percipiente eseguite sino al 31 dicembre 1995 per pensioni, ratei di pensione, rendite o trattamenti di assegni familiari, qualunque sia il titolo dell'indebita erogazione - e, quindi anche nell'ipotesi di pro - rata esteri contemplati dall'art. 8 della legge n. 153 del 1969 - il divieto di ripetizione delle somme indebitamente percepite opera alla duplice condizione che il loro recupero non sia stato già realizzato dall'Istituto di previdenza obbligatoria al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996 e che l'assicurato abbia percepito per l'anno 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a sedici milioni di lire. Qualora tale reddito risulti essere stato superiore all'importo indicato il recupero è, invece, consentito all'Istituto previdenziale entro il limite di tre quarti dell'intera somma indebitamente erogata.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)