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Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 11/05/2006 (Rv. 590074 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE | Verbale di fermo amministrativo del veicolo redatto dalla Polizia stradale - Opposizione - Legittimazione passiva del Ministero dell'Interno - Sussistenza - Comunicazione allo stesso del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza - Sufficienza - Esclusione - Notificazione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590074-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE

In materia di opposizioni a sanzioni amministrative - premesso che il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, disciplinato dall'art. 214 del codice della strada, costituisce una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, autonomamente impugnabile - legittimato passivo avverso la domanda di annullamento di tale provvedimento è l'organo di vertice da cui dipende l'organo periferico che ha irrogato la predetta sanzione accessoria, ovvero, ove l'autorità irrogante sia, come nella specie, la Polizia stradale, legittimato passivo è il Ministero dell'Interno, cui devono essere notificati a cura della cancelleria del giudice adito sia il ricorso che il decreto di fissazione d'udienza, non potendo la notificazione - prevista dall'art. 23, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, essere sostituita dalla semplice comunicazione, mancando in quest'ultimo adempimento la consegna al destinatario di copia dell'atto da notificarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 214 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)