Sez. L, Sentenza n. 5736 del 05/12/1978 (Rv. 395534 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTI CONVENUTI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA NEL CONTRATTO COLLETTIVO - SUCCESSIVI AUMENTI PREVISTI IN CONTRATTO COLLETTIVO - ASSORBIMENTO DEGLI AUMENTI INDIVIDUALI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTI CONVENUTI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA NEL CONTRATTO COLLETTIVO - SUCCESSIVI AUMENTI PREVISTI IN CONTRATTO COLLETTIVO - ASSORBIMENTO DEGLI AUMENTI INDIVIDUALI - LIMITI.*
Poiche gli emolumenti convenuti in misura superiore a quella prevista nel contratto collettivo confluiscono unitariamente nella controprestazione e non sono sostenuti per la parte eccedente da una autonoma manifestazione di consenso, in caso di aumenti per contratto collettivo, il contratto individuale non puo funzionare come fonte autonoma per la maggiorazione isolatamente considerata, sicche il lavoratore non ha piu titolo per pretenderla, salvo che lo stesso contratto collettivo, in espressa eccezione al criterio sul potere di assorbimento degli aumenti concessi, vi sottragga i compensi superminimi, disponendone il cumulo col nuovo sistema retributivo. Al di fuori di tale caso, un eventuale diritto del dipendente al mantenimento del miglior trattamento puo essere ravvisato solo se il datore di lavoro abbia corrisposto l'eccedenza anche dopo il venir meno delle condizioni alle quali essa era subordinata, ed in tale comportamento sia configurabile la volonta contrattuale di costituire un patto individuale piu favorevole rispetto al contratto collettivo e non anche in caso di mero errore di contabilizzazione ed ipotesi similari. (V 3042/77, mass n 386607, sulla seconda parte; (Conf 645/75, mass n 373973, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)