Sez. 2, Sentenza n. 5566 del 14/10/1988 (Rv. 460127 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - COMUNIONE E CONDOMINIO - DIFETTO DI INTEGRAZIONE - INESISTENZA DELLA SENTENZA - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - COMUNIONE E CONDOMINIO - DIFETTO DI INTEGRAZIONE - INESISTENZA DELLA SENTENZA - CONSEGUENZA.*
La sentenza pronunciata in un giudizio al quale non siano stati chiamati a partecipare tutti i litisconsorti necessari non è nulla ma inesistente e quindi insuscettibile di acquistare autorità di giudicato sostanziale agli effetti di cui all'art. 2909 cod. civ.; di conseguenza il difetto di integrità del contraddittorio, come può e deve essere rilevato dal giudice che conosca della sentenza dopo il suo passaggio in giudicato formale, in successivo e separato processo, così, ed a maggior ragione, può e deve essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado del processo nel corso del quale la sentenza è stata pronunciata. (V 360/86, mass n 443973; (V 820/82, mass n 418639; (V 2302/81, mass n 413037; (V 6497/80, mass n 410265; (V 5390/79, mass n 401975).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)