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Sez. 1, Sentenza n. 11278 del 14/11/1997 (Rv. 509892 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE | Atto di vendita posto in essere dai coniugi - Accertamento di maggior valore da parte dell'Amministrazione finanziaria - Impugnazione dell'accertamento - Concorso di entrambi i coniugi - Necessità - Mancata successiva proposizione, da parte di uno dei due coniugi, dell'impugnazione avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del non ricorrente, per acquiescenza dello stesso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509892-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Anche in materia di accertamento di maggior valore ai fini INVIM e di Imposta di registro, in relazione ad un atto di compravendita posto in essere, da coniugi, in relazione a beni facenti parte della comunione legale, trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 180 cod. civ., che prevede una legittimazione congiunta di entrambi i coniugi, sia per gli atti di straordinaria amministrazione che per le relative azioni. Ne consegue che anche l'eventuale proposizione della contestazione nei confronti dell'applicazione dell'imposta debba avvenire congiuntamente, con la necessità, in caso contrario, di integrazione del contraddittorio, e con l'ulteriore conseguenza per cui, in difetto, l'eventuale acquiescenza di uno dei coniugi alla decisione intervenuta non sia idonea a formare, nei suoi confronti, il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)