Sez. 1, Sentenza n. 11278 del 14/11/1997 (Rv. 509892 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE | Atto di vendita posto in essere dai coniugi - Accertamento di maggior valore da parte dell'Amministrazione finanziaria - Impugnazione dell'accertamento - Concorso di entrambi i coniugi - Necessità - Mancata successiva proposizione, da parte di uno dei due coniugi, dell'impugnazione avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del non ricorrente, per acquiescenza dello stesso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Anche in materia di accertamento di maggior valore ai fini INVIM e di Imposta di registro, in relazione ad un atto di compravendita posto in essere, da coniugi, in relazione a beni facenti parte della comunione legale, trova applicazione la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 180 cod. civ., che prevede una legittimazione congiunta di entrambi i coniugi, sia per gli atti di straordinaria amministrazione che per le relative azioni. Ne consegue che anche l'eventuale proposizione della contestazione nei confronti dell'applicazione dell'imposta debba avvenire congiuntamente, con la necessità , in caso contrario, di integrazione del contraddittorio, e con l'ulteriore conseguenza per cui, in difetto, l'eventuale acquiescenza di uno dei coniugi alla decisione intervenuta non sia idonea a formare, nei suoi confronti, il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)