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Sez. 2, Sentenza n. 958 del 13/03/1975 (Rv. 374351 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - IN GENERE - CRITERIO DEL PERCORSO PIU BREVE - CRITERIO DEL DANNO MINORE - GERARCHIA - ESCLUSIONE - SCELTA DEL PERCORSO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374351-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - IN GENERE - CRITERIO DEL PERCORSO PIU BREVE - CRITERIO DEL DANNO MINORE - GERARCHIA - ESCLUSIONE - SCELTA DEL PERCORSO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di Costituzione coattiva di servitu di passaggio, la Determinazione del luogo di Esercizio della servitu deve essere compiuta in base ai criteri (fissati dall'art 1051, secondo comma, cod civ) della maggiore brevita dell'accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo da asservire. I due criteri vanno esaminati comparativamente, non essendo configurabile fra loro, in astratto, un rapporto di gerarchia. D'altra parte, tenuto conto che la Costituzione coattiva della servitu determina una contrazione del diritto di proprieta sul fondo da asservire (contrazione resa necessaria da ragioni di opportunita cui non e estranea la considerazione dell'interesse pubblico alla conveniente utilizzazione del fondo intercluso, per fini di economia generale), e che la detta Costituzione coattiva e dominata, in modo piu accentuato di quella volontaria, dal principio del minimo mezzo (nel senso che l'Esercizio della servitu deve attuarsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilita e la comodita del fondo dominante, e dall'altro in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile) nella valutazione comparativa delle varie soluzioni ipotizzabili non puo prescindersi dalla considerazione ne delle esigenze del fondo da asservire - per cui il peso da imporre su di esso deve essere determinato con criterio di moderazione entro il limite invalicabile della necessita di eliminare l'interclusione dell'altro fondo - ne di quelle inerenti al conveniente uso di quest'ultimo, in guisa da contemperare (attraverso una valutazione complessiva di tutti gli elementi che, in ogni singolo caso, possono concorrere alla scelta della soluzione piu equa) le opposte esigenze del minore aggravio del fondo da asservire e del piu vantaggioso e comodo accesso dell'altro fondo alla via pubblica. La scelta del percorso, comportando la valutazione di elementi di fatto, e rimessa al giudice di merito; ed il relativo apprezzamento, ove risulti sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto, si sottrae al Sindacato di legittimita. (V 60/73, mass n 361822; 3492/69, mass n 343634; (V 1170/68, mass n 332665).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)