Sez. 3 - , Sentenza n. 12255 del 29/11/2018 Ud. (dep. 20/03/2019) Rv. 275473 - 02
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste - Impugnazione della parte civile, ex art. 576 cod. proc. pen. - Deroga all'art. 538 cod. proc. pen. - Richiesta di condanna per il risarcimento del danno secondo parametri della responsabilità penale - Ammissibilità.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazione, in caso di assoluzione dell'imputato in primo grado per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. e in deroga all'art. 538 cod. proc. pen., la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento chiedendo, ai fini della propria domanda di risarcimento, di affermare la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, secondo i parametri propri del diritto penale e non secondo quelli del diritto civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)