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Sez. 4, Sentenza n. 11193 del 10/02/2015 Ud. (dep. 17/03/2015) Rv. 262708 - 01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Ricorso per Cassazione avverso sentenza di assoluzione - Annullamento ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile - Responsabilità medica per reato omissivo improprio - Accertamento del nesso causale - Regola di giudizio da applicarsi - Regola propria del giudizio penale e non del giudizio civile - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262708-01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione in tema di responsabilità medica per reato omissivo improprio, nel conseguente giudizio civile l'accertamento del nesso causale tra la condotta omessa e l'evento verificatosi va svolto facendo applicazione della regola di giudizio propria del giudizio penale, vale a dire quella della ragionevole, umana certezza dell'esito salvifico delle condotte omesse, alla stregua delle informazioni in ordine all'ordinario andamento della patologia riscontrata e delle peculiarità del caso concreto, non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen, innanzi al giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)