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Sez. 2, Sentenza n. 7721 del 25/01/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160348 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - RIFERIBILITÀ A TUTTE LE VIOLAZIONI O ALMENO ALLA PIÙ GRAVE.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160348-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - RIFERIBILITÀ A TUTTE LE VIOLAZIONI O ALMENO ALLA PIÙ GRAVE.*

Nel reato continuato la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità può essere concessa solo se riferibile a tutti i fatti unificati dal vincolo della continuazione ovvero alla violazione di maggiore gravità. (Conf mass n 153816; (Conf mass n 152511; (Conf mass n 152094; (Conf mass n 148174; (contra mass n 145238; (contra mass n 126194).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)