Sez. 1, Sentenza n. 2522 del 17/12/1980 Ud. (dep. 25/03/1981) Rv. 148174 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AL REATO PIU GRAVE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AL REATO PIU GRAVE.*
Nell'ipotesi di reato continuato, la valutazione del danno, ai fini della concessione dell'attenuante della speciale tenuita, deve farsi in relazione ai fatti criminosi unificati, ma il beneficio non puo trovare applicazione qualora la speciale tenuita del danno non ricorra in tutti gli episodi, ovvero in rapporto alla violazione di maggior gravita presa in considerazione per determinare la pena base. (Conf mass nn 147336, 146775, 144221, 140596, 138282 ed ivi citate; contra, mass n 126194, nel senso che occorra tener presente lo importo complessivo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)