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Sez. 2, Sentenza n. 2015 del 22/12/1981 Ud. (dep. 27/02/1982) Rv. 152511 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE.*
Stato
decisa il 1981-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152511-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE.*

Nell'ipotesi di reato continuato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è applicabile ove la speciale tenuità ricorra in rapporto alla violazione di maggiore gravità, presa in considerazione per determinare la pena base. (Conf.Mass. 148174/81 ed ivi citate in senso conforme e contrario, alle quali Adde, contra mass. 145238/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)