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Sez. 3, Sentenza n. 36539 del 02/07/2002 Cc. (dep. 04/11/2002) Rv. 222555 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 - Demolizione e ricostruzione - Denuncia di inizio attività - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222555-01

EDILIZIA - IN GENERE

A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443, cd legge obiettivo, la demolizione e ricostruzione di un preesistente manufatto, operata senza modifica della volumetria e della sagoma, è subordinata, ex art. 1, comma 6, alla semplice denunzia di inizio attività, la cui mancanza non determina alcun illecito penale.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)