Sez. 3, Sentenza n. 36539 del 02/07/2002 Cc. (dep. 04/11/2002) Rv. 222555 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 - Demolizione e ricostruzione - Denuncia di inizio attività - Sufficienza.
EDILIZIA - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443, cd legge obiettivo, la demolizione e ricostruzione di un preesistente manufatto, operata senza modifica della volumetria e della sagoma, è subordinata, ex art. 1, comma 6, alla semplice denunzia di inizio attività, la cui mancanza non determina alcun illecito penale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)