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Sez. 3, Sentenza n. 18216 del 09/04/2002 Ud. (dep. 14/05/2002) Rv. 221956 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Disciplina edilizia - Nuove disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 - Procedimenti in corso - Applicabilità della nuova disciplina - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221956-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia le disposizioni più favorevoli contenute nel D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) trovano applicazione ai giudizi in corso in virtù del principio di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., stante la vigenza della predetta riforma dal 1 al 9 gennaio 2002, atteso che la proroga del termine di entrata in vigore del citato Testo Unico risulta introdotta solo con la legge 31 dicembre 2001 n. 463, di conversione con modificazioni del D. L. 23 novembre 2001 n. 411, ed entrata in vigore il 10 gennaio 2002. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che i lavori di totale demolizione e fedele ricostruzione di un manufatto identico, ovvero con il rispetto della preesistente sagoma, volumetria, area di sedime e caratteristiche dei materiali, rientrano nella nozione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del citato T.U., con la conseguenza che, allorché tali interventi non comportino aumento delle unità immobiliari, non necessitano del rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 10 del decreto n. 380 - sostitutivo della pregressa concessione edilizia - , bensì della denuncia di inizio attività prevista dall'art. 22 del citato decreto).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)