Sez. U, Sentenza n. 2183 del 19/09/1967 (Rv. 329341 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE - NORME RELATIVE ALLA BASE PER LA COMMISURAZIONE E AI LIMITI DELL'INDENNIZZO - NATURA - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO.*
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE - NORME RELATIVE ALLA BASE PER LA COMMISURAZIONE E AI LIMITI DELL'INDENNIZZO - NATURA - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO.*
Le Disposizioni di cui agli art. 25 e 28 della legge 27 dicembre 1953, n.968, che stabiliscono rispettivamente la base per la commisurazione dell'indennizzo riguardo a determinati beni indicati nell'art.4 e i vari limiti entro cui l'indennizzo, per i beni medesimi, deve essere contenuto, sono certamente norme vincolanti per la pubblica amministrazione, ma, essendo inserite nel procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo, costituiscono norme d'Azione e non di relazione, sicche l'interesse del privato non assurge a diritto soggettivo non essendo oggetto di tutela immediata e diretta. (Conf. 2490-65).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 968 art. 28, Legge 27/12/1953 num. 968 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)