Sez. 3, Sentenza n. 9374 del 11/06/2003 (Rv. 564167 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO | Non finalizzato all'integrazione del contraddittorio necessario - Tardività - Accettazione del contraddittorio - Sanatoria - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Ratio - Applicabilità ex art. 447 bis cod. proc. civ. ai procedimenti in materia di locazione - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO
Nei procedimenti in materia di locazione, cui è applicabile il rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis cod. proc. civ., la tardività dell'intervento volontario, effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio (art. 419 cod. proc. civ.), non è sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d'ufficio, data la rilevanza pubblica degli interessi in vista dei quali è posto il divieto di domande nuove.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)