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Sez. 3, Sentenza n. 5108 del 24/11/1977 (Rv. 388721 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA CONCRETA TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - NATURA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388721-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA CONCRETA TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - NATURA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La questione relativa alla concreta titolarita, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio, in quanto attinente al merito della lite, e non alla legitimatio ad causam (intesa quest'ultima, sotto il profilo strettamente processuale, come il potere di ottenere dal giudice una qualunque decisione di merito, favorevole o sfavorevole), non puo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, ove sulla questione medesima non sia stata in precedenza sollevata alcuna rituale contestazione. (nella specie era stata proposta per la prima volta in Cassazione, la questione se avente diritto al risarcimento del danno da seduzione di minore con promessa di matrimonio fosse la minore stessa o i suoi genitori). (Conf 3549/75 mass n 377745).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)