diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4228 del 03/07/1980 (Rv. 408101 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - RINVIO NON RICETTIZIO DELL'ART 12 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 ALL'ART 156 COD CIV - LIMITI - ATTRIBUZIONE DEL PREDETTO ASSEGNO ALLA STREGUA DEL CRITERIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL CONIUGE AVENTE PROPRI MEZZI DI SOSTENTAMENTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408101-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - RINVIO NON RICETTIZIO DELL'ART 12 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 ALL'ART 156 COD CIV - LIMITI - ATTRIBUZIONE DEL PREDETTO ASSEGNO ALLA STREGUA DEL CRITERIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL CONIUGE AVENTE PROPRI MEZZI DI SOSTENTAMENTO - LEGITTIMITA.*

Il rinvio non ricettizio contenuto nell'art 12 legge 1 dicembre 1970 n 898, sullo scioglimento del matrimonio, all'art 156 cod civ, per il quale il diritto al mantenimento non spetta al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, qualora abbia adeguati redditi propri, trova limite quanto all'assegno di divorzio nella particolare natura e nei correlativi presupposti e finalita di questo, che sono diversi rispetto a quelli dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, con la conseguenza che la attribuzione dell'assegno di divorzio puo avvenire alla stregua del criterio assistenziale previsto dall'art 5 della citata legge del 1970 anche in favore del coniuge che possegga propri mezzi di sostentamento. (V 373/78, mass n 389673; (V 2983/76, mass n 381750).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)