Sez. 1, Sentenza n. 373 del 26/01/1978 (Rv. 389673 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO ASSISTENZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO ASSISTENZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Al fine del riconoscimento in favore di uno dei coniugi dell'assegno di divorzio, a norma dell'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, la possibilita di far riferimento al cosiddetto criterio assistenziale, e, cioe, alle rispettive condizioni economiche, non postula il riscontro di uno stato di bisogno di detto coniuge, essendo sufficiente accertare che questi, ancorche avente propri mezzi di sostentamento, subisca un apprezzabile squilibrio e deterioramento nella propria situazione economica per effetto dello scioglimento del matrimonio. (V 660/77, mass n 384227; (V 2008/74, mass n 370271).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)