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Sez. 1, Sentenza n. 2983 del 27/07/1976 (Rv. 381750 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERIO - MISURA DELL'ASSEGNO - RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO PER LA SEPARAZIONE LEGALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381750-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERIO - MISURA DELL'ASSEGNO - RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO PER LA SEPARAZIONE LEGALE - ESCLUSIONE.*

La misura dell'assegno di divorzio non va ragguagliata a quella determinata in Sede di separazione legale. Infatti, non solo manca qualsiasi collegamento testuale fra le norme che rispettivamente prevedono i due assegni, ma deve rilevarsi anche che quello di divorzio trova una diversa ragion d'essere ed un diverso titolo, Ond'esso va determinato - sia pur tenendo conto anche del regolamento economico dello stato di separazione - in base a criteri che non sono quelli cui si fa riferimento per l'assegno previsto in Sede di separazione personale. In particolare va considerato che con la pronuncia di divorzio si opera il definitivo scioglimento del vincolo, con la conseguenza che nella liquidazione dell'assegno va considerato ogni pregiudizio, anche potenziale, che quella pronunzia determina sulla posizione economica dell'uno o dell'altro coniuge. (V 1630/75, mass n 375231).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)