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Sez. 5, Sentenza n. 24234 del 09/09/2024 (Rv. 672207-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Omessa presentazione della dichiarazione e conseguente omesso versamento della imposta per più annualità - Autonomia di ogni obbligazione inadempiuta, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi - Continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672207-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione, seguita dall'omesso versamento dell'imposta, è sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione (inadempiuta non solo in relazione al versamento dell'imposta, ma anche all'obbligo dichiarativo), fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in forza della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi, anche nell'evenienza in cui le violazioni abbiano avuto ad oggetto plurimi immobili.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)