Sez. 5 - , Ordinanza n. 18447 del 30/06/2021 (Rv. 661804 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Omessa denuncia - Protrazione della condotta - Continuazione ex art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI
In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)