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Sez. 5 - , Sentenza n. 11432 del 08/04/2022 (Rv. 664351 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Omesso o insufficiente versamento per più annualità - Continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664351-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)