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Sez. 3, Sentenza n. 2993 del 16/05/1984 (Rv. 435034 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA - RITRATTAZIONE DEL CONFITENTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435034-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA - RITRATTAZIONE DEL CONFITENTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

La confessione stragiudiziale costituisce tra le parti prova piena contro colui che l'ha fatta, senza che su tale efficacia probatoria incida la ritrattazione del confitente, ove non si deduca e si provi che la sua prima dichiarazione sia frutto di violenza o di uno stato di errore di fatto verificatosi nel momento in cui la dichiarazione medesima è stata resa. (V 4815/79, mass n 401430; (V 5955/79, mass n 402632; (V 4754/77, mass n 388366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)