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Sez. U, Sentenza n. 12885 del 03/12/1992 (Rv. 479872 - 01)

Procedimento civile - Riunione e separazione di causa | Riunione di cause connesse - Posizione delle parti in ciascuna di esse - Immodificabilità - Qualità di attore in una e di convenuto in altra - Compatibilità.
Stato
decisa il 1992-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479872-01

Procedimento civile - Riunione e separazione di causa

La riunione, ex art. 274 cod. proc. civ., di cause connesse lascia sostanzialmente inalterata l'autonomia dei giudizi anche per quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che la circostanza che un soggetto sia stato convenuto regolarmente in un processo non comporta che egli automaticamente assuma la veste di parte convenuta nell'ambito di altro processo sol perché questo sia stato riunito al primo ai sensi della succitata norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)