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Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 07/10/2005 (Rv. 584282 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione di cause connesse - Posizione delle parti in ciascuna di esse - Immodificabilità - Rispettiva qualità di attore e di convenuto - Compatibilità.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584282-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La riunione, disposta ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., di cause connesse lascia sostanzialmente inalterata l'autonomia dei giudizi anche per quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che, ove un soggetto sia stato convenuto regolarmente in un processo, egli non assume automaticamente la veste di parte convenuta nell'ambito dell' altro processo sol perché questo sia stato riunito al primo in virtù della richiamata norma. In tale ipotesi, infatti, difetta l'unicità del rapporto controverso, che costituisce l'indispensabile presupposto per ritenere estesa automaticamente l'originaria domanda dell'attore nei confronti di un terzo, convenuto in altro giudizio, anche a prescindere dalla formulazione di un'espressa istanza in tal senso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)