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Sez. L, Sentenza n. 2437 del 08/02/2005 (Rv. 580217 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento - Rapporto costituitosi in forza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per mancato o ritardato versamento dei contributi - Risoluzione - Volontà dell'assicurato - Rilevanza esclusiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580217-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

In tema di estinzione del rapporto contributivo volontario, la libera volontà della parte, determinante sia nella costituzione sia nell'estinzione del rapporto contributivo volontario, alla stregua degli articoli 7 e 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 143, implica, ai fini della restituzione dei contributi versati, l'irrilevanza delle ragioni del ritardo - siano esse dovute a trascuratezza dell'assicurato, a mera dimenticanza, alla volontà di interrompere il rapporto -, trattandosi di rapporto assicurativo rimesso in toto alla diligenza e volontà della parte, al quale è estraneo il vincolo solidaristico che caratterizza il sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)