Sez. L, Sentenza n. 13193 del 07/12/1991 (Rv. 474947 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Rapporto costituitosi in forza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per mancato o ritardato versamento dei contributi - Risoluzione - Volontà dell'assicurato - Rilevanza esclusiva - Conseguenze - Mancato invio o mancata messa a disposizione da parte dell'INPS dei bollettini di conto corrente postale - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento
Secondo la disciplina dell'art. 10 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, la risoluzione del rapporto costituitosi in forza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, per effetto del mancato o ritardato versamento dei contributi nel termine di legge, dipende dalla volontà dell'assicurato, che può essere esclusa solo se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato (art. 1218 cod. civ.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Tale ipotesi è configurabile ove non venga soddisfatta la richiesta dell'interessato di rilascio ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. citato dei necessari bollettini di conto corrente postale; l'INPS non è peraltro tenuta ad inviare detti bollettini al domicilio dell'assicurato né a comunicare la messa a disposizione degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)