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Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 01/04/1978 (Rv. 390861 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - INOSSERVANZA - RIDUZIONE ALLA DISTANZA LEGALE - MODALITA.*
Stato
decisa il 1978-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390861-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - INOSSERVANZA - RIDUZIONE ALLA DISTANZA LEGALE - MODALITA.*

La riduzione di una veduta illegale alla distanza prescritta dalla legge non deve necessariamente avvenire mediante la demolizione del manufatto che consente la veduta, ove possano adottarsi accorgimenti idonei a raggiungere il detto scopo in modo meno gravoso per la parte tenuta a realizzarlo. Percio il vicino, leso dalla creazione di una veduta a distanza illegale, non ha affatto un diritto automatico alla demolizione del relativo manufatto ma ha, invece, il diritto di richiedere che venga disposta congrua opera che valga, appunto, a tutelare la liberta del suo immobile dal peso arbitrariamente creato. (V 1532/73, mass n 364313).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)