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Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 25/05/1973 (Rv. 364313 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - BALCONE CON PARAPETTO A DISTANZA INFERIORE - ARRETRAMENTO - DEMOLIZIONE DEL PIANO ECCEDENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CORRETTIVI - REQUISITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364313-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - BALCONE CON PARAPETTO A DISTANZA INFERIORE - ARRETRAMENTO - DEMOLIZIONE DEL PIANO ECCEDENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CORRETTIVI - REQUISITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Quando il parapetto di un balcone sia posto, rispetto al fondo del vicino, a distanza inferiore a quella legale, la riduzione alla distanza prevista dalla legge non deve necessariamente avvenire mediante demolizione, potendo adottarsi accorgimenti idonei ad escludere la parte eccedente del balcone da ogni possibilita di accesso. A detto fine il giudice e tenuto a motivare esaurientemente sul punto delle caratteristiche dei correttivi adottati che debbono consistere in opera di struttura e consistenza tali da costituire un arretramento effettivo, permanente e controllabile dall'esterno. (nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che la apposizione di una ringhiera in ferro alla distanza di centimetri ottanta dal limite estremo dello sporto di un balcone costruito a distanza, dal confine del vicino, inferiore a quella legale, fosse sufficiente a ridurre l'opera nei limiti di legge. La suprema Corte, pur enunciando il principio in massima, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata rilevando che i giudici di merito non avevano spiegato in quale maniera l'accorgimento della costruzione della ringhiera in ferro impediva la veduta sul fondo del vicino). (Conf 1321/70, mass n 347039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)