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Sez. 2, Sentenza n. 844 del 31/01/1983 (Rv. 425601 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - VEDUTE DIRETTE - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - MANUFATTO RIDUCIBILE NEI LIMITI LEGALI - DEMOLIZIONE TOTALE DI ESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425601-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - VEDUTE DIRETTE - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - MANUFATTO RIDUCIBILE NEI LIMITI LEGALI - DEMOLIZIONE TOTALE DI ESSO - ESCLUSIONE.*

Poiché, in caso di realizzazione di costruzione, ed in genere di opere, in violazione dei limiti di distanza stabiliti dalla legge, il vicino, se il manufatto è riducibile nei limiti legali, non può pretendere la demolizione totale di esso, ma solo della parte in contrasto con la disposizione di legge, il proprietario, che apra sul fondo vicino una veduta diretta a distanza minore di quella sancita dall'art. 905 cod. civ., acquista con ciò stesso, qualora la veduta sia suscettibile di arretramento alla distanza legale, il diritto di mantenerla a tale ultima distanza, sicché il vicino ha bensì il diritto di chiedere l'arretramento della veduta, ma non è esonerato, neanche prima dell'effettuazione di detto arretramento, dall'osservanza, per le sue costruzioni, della distanza ex art. 907 cod. civ., che deve essere misurata con riferimento alla posizione che le opere, mediante cui è esercitata la veduta, avranno a seguito dell'esecuzione dell'arretramento, al quale il titolare del diritto di veduta è obbligato. (V 4384/82, mass n 422374; (V 2698/79, mass n 399019; (V 1484/78, mass n 390861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)