diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2052 del 26/02/1991 (Rv. 471084 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Estinzione del contratto - Rescissione | Dichiarazione formale - Necessità.
Stato
decisa il 1991-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471084-01

Opere pubbliche (appalto di) - Estinzione del contratto - Rescissione

Alla stregua del combinato disposto degli artt. 29 del D.P.R. n. 1063 del 1962, 340 della legge n. 2248 del 1865, 27, 28 e 29 del R.D. n. 350 del 1895, per l'avviso del procedimento di rescissione del contratto di appalto per l'esecuzione di opere pubbliche, occorre una formale dichiarazione in tali sensi effettuata dalla P.A., non essendo sufficienti, date le loro condizioni soggettive ed oggettive e le loro finalità, l'ordine impartito all'appaltatore di riprendere i lavori sospesi, né il rifiuto di questi all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 27, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 28, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 29, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)