Sez. 1, Sentenza n. 6908 del 30/07/1996 (Rv. 498886 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Dichiarazione formale della P.A. - Necessità - Comunicazione all'appaltatore - Modalità della notificazione degli atti giudiziari - Necessità - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE
Alla stregua del combinato disposto degli artt. 340 legge n. 2248 del 1865, all. F, e 27, 28 e 29 R.D. n. 350 del 1895, per l'avviso del procedimento (e del conseguente provvedimento) di rescissione del contratto di appalto di opera pubblica, occorre una formale dichiarazione in tal senso effettuata dalla P.A.; tuttavia tale dichiarazione non deve essere necessariamente comunicata all'appaltatore nelle forme e con le modalità della notificazione degli atti giudiziari ed è sufficiente che essa sia portata a conoscenza dell'interessato con qualunque mezzo idoneo (nella specie, lettera raccomandata), in quanto l'art. 27 del citato R.D. non prevede alcuna specifica forma di comunicazione del provvedimento rescissorio e l'art. 23 dello stesso, concernente le contestazioni tra le parti, contiene indifferentemente i termini "comunicazione" e "notificazione", con chiara indicazione di equipollenza.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 23, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)