Sez. 1, Sentenza n. 11867 del 01/12/1993 (Rv. 484555 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Nullità della sentenza - In genere, pronuncia sulla nullità | Udienza collegiale - Rinvio d'ufficio - Nozione - Rinvio ad udienza diversa da quella immediatamente successiva - Comunicazione alle parti - Omissione - Conseguenze.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Nullità della sentenza - In genere, pronuncia sulla nullità
Il rinvio d'ufficio dell'udienza collegiale, per il quale, ai sensi degli artt. 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ., non è necessario alcun avviso alle parti, è quello che si attua nella udienza immediatamente successiva a quella non tenuta in cui la causa era originariamente fissata, mentre sussiste l'obbligo di comunicazione della nuova data qualora vi sia, per qualsiasi ragione (nella specie, trasferimento del relatore), rinvio ad altra diversa udienza; in quest'ultima ipotesi, salvo che non si verifichi sanatoria per la presenza dei difensori, ancorché non avvertiti, ovvero per la presentazione di loro difese, l'omessa comunicazione, comportando una violazione del principio del contradditorio e violando il diritto di difesa della parte, determina la nullità di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)