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Sez. 3, Sentenza n. 5482 del 19/06/1997 (Rv. 505296 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Udienza di discussione innanzi al collegio in appello - Anticipazione - Mancata comunicazione - Nullità del procedimento - Partecipazione del difensore all'udienza - Effetto - Sanatoria della nullità - Eccezione di nullità sollevata dal difensore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505296-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

La mancata comunicazione dell'anticipazione di un'udienza (nella specie di discussione innanzi al collegio in appello) da luogo ad una nullità del procedimento, che è sanata per effetto della spontanea partecipazione del difensore all'udienza, restando irrilevante che il medesimo, in relazione alla menzionata omissione, sollevi nel corso dell'udienza eccezione di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)