Sez. 3, Sentenza n. 5482 del 19/06/1997 (Rv. 505296 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Udienza di discussione innanzi al collegio in appello - Anticipazione - Mancata comunicazione - Nullità del procedimento - Partecipazione del difensore all'udienza - Effetto - Sanatoria della nullità - Eccezione di nullità sollevata dal difensore - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
La mancata comunicazione dell'anticipazione di un'udienza (nella specie di discussione innanzi al collegio in appello) da luogo ad una nullità del procedimento, che è sanata per effetto della spontanea partecipazione del difensore all'udienza, restando irrilevante che il medesimo, in relazione alla menzionata omissione, sollevi nel corso dell'udienza eccezione di nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)