Sez. 2, Sentenza n. 6143 del 14/11/1988 (Rv. 460538 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - NORME SULLA GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - NORME SULLA GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Le norme sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto presuppongono l'avvenuto trasferimento della proprietà della stessa, non trovano applicazione in tema di contratto preliminare di vendita, il quale è caratterizzato dalla Mancanza dell'effetto traslativo; pertanto, in caso di preliminare di vendita di un appartamento, con consegna dello stesso prima della stipula dell'atto definitivo e correlativo inizio del pagamento rateale del prezzo da parte del promissario acquirente, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita quest'ultimo - senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ. per la denuncia dei vizi della cosa venduta - ad opporre la "exceptio inadimpleti contractus" al promittente venditore che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita altresì a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa. (V 3722/81, mass n 414359; (V 4081/68, mass n 337731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)