Sez. 3, Sentenza n. 3722 del 09/06/1981 (Rv. 414359 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICABILITA ALLA PROMESSA BILATERALE DI VENDITA - ESCLUSIONE - VIZI DELLA COSA PROMESSA IN VENDITA - POTERI DEL PROMITTENTE COMPRATORE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICABILITA ALLA PROMESSA BILATERALE DI VENDITA - ESCLUSIONE - VIZI DELLA COSA PROMESSA IN VENDITA - POTERI DEL PROMITTENTE COMPRATORE.*
Poiche le norme sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, postulando il trapasso della proprieta di essa, non trovano applicazione alla promessa bilaterale di vendita, caratterizzata dalla Mancanza di un effetto traslativo, l'eventuale esistenza di vizi della cosa promessa in vendita giustifica unicamente il rifiuto del promittente acquirente di stipulare il contratto definitivo e la conseguente Azione dello stesso diretta al risarcimento dei danni subiti. (Conf 4081/68, mass n 337731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)