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Sez. L, Sentenza n. 9313 del 22/04/2011 (Rv. 616865 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Comparto ministeri - Trattamento economico stabilito in sede di contrattazione collettiva - Attribuzione di condizioni di maggior favore rispetto agli altri dipendenti con qualifica C3 - Illegittima discriminazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616865-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In presenza di disposizioni dei contratti collettivi che, ai fini della qualifica spettante ai lavoratori addetti ad identiche mansioni, diversifichino la posizione di alcuni di essi in relazione a determinate circostanze personali, non é consentito al giudice del merito valutare la razionalità del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, a meno che le predette disposizioni non violino specifiche norme di diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito con la quale era stata rigettata la domanda di un lavoratore, dipendente dell'agenzia delle dogane ed inserito nell'Area C3, il quale lamentava il deteriore trattamento economico rispetto ai lavoratori, addetti alle medesime mansioni, ma collocati nel ruolo ad esaurimento soppresso dall'art. 25 del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, in base all'assunto che il diverso trattamento riservato ai lavoratori appartenenti al suddetto ruolo ad esaurimento si giustificava con la necessità di salvaguardare diritti quesiti di natura economica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 25, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)