Sez. 3, Sentenza n. 21797 del 27/04/2011 Cc. (dep. 31/05/2011) Rv. 250389 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Estensione all'intero manufatto, comprensivo di aggiunte o modifiche successive - Ammissibilità.
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L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. (Nella specie, sul manufatto abusivo erano stati eseguiti interventi che ne avevano determinato ulteriori aumenti volumetrici).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)