Sez. 3, Sentenza n. 10248 del 18/01/2001 Cc. (dep. 13/03/2001) Rv. 218961 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Modifiche successive e/o aggiunte all'immobile - Riferibilità - Fondamento.
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L'ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della originaria costruzione.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)