diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10248 del 18/01/2001 Cc. (dep. 13/03/2001) Rv. 218961 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Modifiche successive e/o aggiunte all'immobile - Riferibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218961-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della originaria costruzione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)