Sez. 2, Sentenza n. 4401 del 05/08/1982 (Rv. 422389 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DI SOMMA DI DENARO A FAVORE DELLA PARTE CHE È IN COLPA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DI SOMMA DI DENARO A FAVORE DELLA PARTE CHE È IN COLPA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
A seguito della risoluzione del contratto, le restituzioni a favore della parte che è in colpa non scaturiscono da un'obbligazione di risarcimento, ma dal venir meno, con la pronunzia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche prestazioni, onde il debito, che è di valuta se attiene a somma di danaro, sorge con l'indicata pronunzia e, non comportando Obbligo di risarcimento a carico della parte adempiente, ma solo il pagamento degli interessi compensativi, non è soggetto alla rivalutazione monetaria. (V 5367/77, mass n 389034; (V 5532/67, mass n 389169).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)