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Sez. 2, Sentenza n. 4401 del 05/08/1982 (Rv. 422389 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DI SOMMA DI DENARO A FAVORE DELLA PARTE CHE È IN COLPA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422389-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DI SOMMA DI DENARO A FAVORE DELLA PARTE CHE È IN COLPA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*

A seguito della risoluzione del contratto, le restituzioni a favore della parte che è in colpa non scaturiscono da un'obbligazione di risarcimento, ma dal venir meno, con la pronunzia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche prestazioni, onde il debito, che è di valuta se attiene a somma di danaro, sorge con l'indicata pronunzia e, non comportando Obbligo di risarcimento a carico della parte adempiente, ma solo il pagamento degli interessi compensativi, non è soggetto alla rivalutazione monetaria. (V 5367/77, mass n 389034; (V 5532/67, mass n 389169).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)