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Sez. 3, Sentenza n. 1455 del 25/02/1983 (Rv. 426278 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - REQUISITO ESSENZIALE DEI TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI - NOZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426278-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - REQUISITO ESSENZIALE DEI TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI - NOZIONE - CONSEGUENZE.*

Requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall'art. 474 cod. proc. civ. è la certezza del diritto risultante dal titolo stesso, intesa nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo. In difetto di tale intrinseco requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto come tale, né può attingere aliunde siffatta certezza, nemmeno, ove si tratti di esecuzione forzata di obblighi di fare, attraverso i provvedimenti resi dal pretore ex art. 613 cod. proc. civ. avendo questi l'esclusiva funzione di rimuovere le difficoltà di ordine tecnico che sorgono in Sede di concreta attivazione del comando contenuto nel provvedimento costituente titolo esecutivo, non anche quella di integrare il provvedimento stesso che sia eventualmente carente nell'indicazione della suddetta situazione giuridica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)