Sez. L, Sentenza n. 2760 del 09/03/1995 (Rv. 491036 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE | Condanna del datore di lavoro al pagamento di mensilità di retribuzione - Titolo esecutivo per la realizzazione del credito - Sussistenza - Omessa indicazione del preciso ammontare della somma dovuta - Irrilevanza - Condizioni - Riferimento alle retribuzioni contrattualmente o legislativamente dovute in base alla qualifica - Insufficienza - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE
La sentenza che condanna il datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce di per se titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché tuttavia, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo stesso e non da elementi esterni al medesimo, come avviene nel caso di condanna del datore di lavoro a pagare al lavoratore la retribuzione contrattualmente e legislativamente dovuta in base alla qualifica alla data del licenziamento, qualora non siano precisati né la qualifica anzidetta né il contenuto dei contratti individuale o collettivo applicabili, a nulla rilevando che tali dati siano pacifici fra le parti, dal momento che anche in tal caso essi non risultano dal titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)