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Sez. L, Sentenza n. 541 del 28/01/1989 (Rv. 461643 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - IN BASE A COPIA DEL DISPOSITIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461643-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - IN BASE A COPIA DEL DISPOSITIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La possibilità del lavoratore di procedere all'esecuzione sulla base della sola copia del dispositivo, ai sensi dell'art. 431, secondo comma, cod. proc. civ., in pendenza del termine per il deposito della sentenza presuppone il riconoscimento, ad opera del dispositivo predetto, di un credito che, oltre ad essere certo ed esigibile, sia anche liquido, cioè di ammontare determinato, o determinabile mediante un mero calcolo matematico alla stregua di elementi contenuti nello stesso titolo, e, pertanto, va esclusa nel caso di dispositivo di condanna al pagamento di differenze retributive correlate al riconoscimento di una qualifica superiore, la Determinazione delle quali esiga l'acquisizione aliunde dei necessari elementi di calcolo e l'esperimento di una consulenza tecnica ai fini della Determinazione del quantum. (V 1455/83, mass n 426278; (V 1375/75, mass n 374918).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)