Sez. 3, Sentenza n. 3761 del 03/07/1979 (Rv. 400203 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - INCENDIO DI COSA ASSICURATA - INDENNIZZO AL LOCATORE DA PARTE DELLA SOCIETA ASSICURATRICE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE PER LA DIFFERENZA TRA TALE INDENNIZZO ED IL DANNO EFFETTIVO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - INCENDIO DI COSA ASSICURATA - INDENNIZZO AL LOCATORE DA PARTE DELLA SOCIETA ASSICURATRICE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE PER LA DIFFERENZA TRA TALE INDENNIZZO ED IL DANNO EFFETTIVO.*
La responsabilita del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata derivanti da incendio, non resta in alcuna misura limitata nel caso in cui la cosa sia stata assicurata, a norma dello art 1589 cod civ, in quanto l'Assicurazione incide soltanto sulla posizione soggettiva del locatore indennizzato, nel senso che questi una volta ricevuto il pagamento dell'indennizzo, puo pretendere dal conduttore unicamente la differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo sofferto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)