Sez. 3, Sentenza n. 10564 del 19/07/2002 (Rv. 555979 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Effetti estintivi dell'obbligazione solidale - Limiti - Transazione tra locatore e assicuratore della cosa locata - Estensione all'obbligazione risarcitoria del conduttore per incendio della cosa assicurata - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
La transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l'assicuratore della cosa locata non si estende all'obbligazione risarcitoria del conduttore, ai sensi dell'art. 1589 cod. civ., per la parte eccedente l'indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa derivante da incendio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)