diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 58060 del 20/10/2017 Cc. (dep. 29/12/2017) Rv. 271615 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca per inadempimento dell'obbligo di prestare attività lavorativa non retribuita per la collettività - Presupposti - Accertamento dell'esigibilità della prestazione e dell'attivazione del condannato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271615-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (In motivazione la Corte ha affermato che il condannato non poteva limitarsi ad eccepire di non essere stato convocato dall'ente pubblico presso il quale si era impegnato a prestare attività lavorativa non retribuita, essendo tenuto ad attivarsi per eseguire la prestazione nella consapevolezza che essa doveva essere compiuta entro un dato termine a pena di revoca del beneficio ottenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)